I diritti conferiti da un titolo di proprietà industriale, in particolare il diritto di esclusiva, devono essere fatti valere dal titolare o dai suoi aventi causa dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti (tribunali).
Le azioni più comuni sono:
√ azioni di contraffazione, dirette ad ottenere l’interruzione della contraffazione, con provvedimenti di sequestro e di inibitoria, nonché il risarcimento dei danni;
√ azioni di nullità, dirette ad ottenere la revoca o la limitazione di un titolo;
√ azioni di accertamento negativo di contraffazione, dirette ad ottenere una pronuncia di non contraffazione nei riguardi di un titolo;
√ azioni di rivendica, dirette ad ottenere l’assegnazione in proprietà di un titolo che è stato concesso ad un soggetto che non ne aveva diritto.
Le azioni possono venire promosse anche in via cautelare, cioè d’urgenza, in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il procedimento cautelare è particolarmente rapido e permette di ottenere dal giudice, nel giro di poche settimane, provvedimenti provvisori in attesa del giudizio di merito. Questo consente, tra l’altro, di bloccare la contraffazione sul nascere.
Una controparte convenuta per contraffazione di un titolo può reagire con una contro-domanda (“riconvenzionale”) in cui mette in discussione la validità del titolo. In molte giurisdizioni, tra cui l’Italia, entrambe le domande vengono definite nel medesimo procedimento. In altri casi, ad esempio in Germania, le due domande vengono trattate in procedimenti distinti (“biforcazione”).
Nulla vieta che terzi interessati, anche se non convenuti in contraffazione, possano proporre una domanda di nullità del titolo fondata, ad esempio, su prove che dimostrano che la domanda non possedeva i requisiti per la concessione.
In ogni caso, quando è possibile si cerca di evitare l’azione in tribunale, in quanto relativamente costosa, preferendo azioni stragiudiziali come, ad esempio, diffide ed accordi transattivi.
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