Dal 23 agosto 2023 entrano in vigore le modifiche al D.Lgs. 30/2005 “Codice della proprietà industriale” introdotte dalla L. 24 luglio 2023, n. 102 (GU n.184 del 8/8/2023).
Le modifiche riguardano aspetti soprattutto procedurali.
Le principali modifiche inerenti i brevetti per invenzione, alcune delle quali sono estendibili anche ai modelli di utilità, sono le seguenti:
- coesistenza tra brevetto italiano e brevetto europeo/unitario (art. 59)
- possibilità di pagare le tasse di deposito fino a 1 mese dopo la data di deposito, mantenendo quest’ultima (art. 148)
- diritto al brevetto per le invenzioni dei ricercatori delle università, enti pubblici di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in capo all’ente (art. 65)
- firma digitale non richiesta sui documenti depositati telematicamente sul sistema di deposito telematico dell’UIBM (art. 147) [1]
- l’UIBM accetta il codice DAS per la rivendicazione di una priorità estera (art. 169)
- decade il termine di 2 mesi dalla “causa giustificativa dell’inosservanza” per richiedere la reintegrazione, rimanendo solamente 1 anno dal termine non osservato (art. 193)
- ridotti da 90 a 60 giorni i termini per la segretazione militare ed ampliata la casistica (art. 198).
Note
1 – L’art. 10 della L. 102/2023 inserisce il comma 2-bis all’art. 147 CPI, che così recita:
“2-bis. L’accesso al sistema di deposito telematico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l’identita’ digitale dell’utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito.”
La Relazione Tecnica allegata al relativo DDL 411 così recita:
“L’articolo 10 del disegno di legge modifica l’articolo 147 del Codice della proprietà industriale sopprime [sic] l’obbligo per le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse ed estende la possibilità di utilizzo, da parte dell’utenza, del sistema di deposito telematico dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, esplicitando il principio in base al quale l’accesso e l’utilizzo dello stesso è in ogni caso consentito a condizione che sia accertata l’identità digitale del soggetto depositante, così sopprimendo la necessità, oggi esistente, che l’utenza sia in possesso di una firma digitale.”
Ultimo aggiornamento: 24/08/2023