Un titolo di proprietà industriale attribuisce al suo detentore un diritto di esclusiva sullo sfruttamento economico di un’innovazione.
Il diritto si acquista mediante brevettazione nei casi di:
√ invenzioni
√ modelli di utilità
√ nuove varietà vegetali
Il diritto si acquista mediante registrazione nei casi di:
√ marchi
√ disegni e modelli
√ topografie dei prodotti a semiconduttore.
La procedura di brevettazione o di registrazione ha natura di “accertamento costitutivo“, cioè è necessaria per far sorgere il diritto, e comprende un esame formale e, in alcuni casi, un esame sostanziale.
In generale, una domanda non è modificabile dopo il deposito, se non negli aspetti non sostanziali: pertanto, essa va redatta fin dall’inizio in modo da contenere tutti gli elementi indispensabili ed evitando di limitare inutilmente l’ambito di tutela. Nemmeno la forma va tralasciata, in quanto essa partecipa alla definizione degli elementi sostanziali.
Ciascun titolo attribuisce una tutela che è delimitata in termini di oggetto, durata ed estensione territoriale.
Le azioni a tutela dei diritti conferiti da un titolo, così come quelle con cui se ne chiede l’annullamento, si propongono dinnanzi all’autorità giurisdizionale competente.
Un’invenzione è un’innovazione di natura tecnica che può essere incorporata in un oggetto fisico, in una formulazione chimica o farmaceutica oppure ancora in un procedimento. L’ultima categoria comprende anche i software che, sebbene non brevettabili in quanto tali, lo possono essere in alcuni aspetti, purché la domanda venga redatta in forma opportuna.
Un brevetto per invenzione può, e dovrebbe, venire redatto in modo da non proteggere uno specifico prodotto o procedimento, bensì il “concetto tecnico” sottostante, in modo da ampliare il più possibile l’ambito di tutela.
Un’invenzione è brevettabile se possiede tre requisiti:
√ novità rispetto a tutto ciò che viene reso di dominio pubblico, anche dallo stesso inventore, prima della data di deposito della domanda di brevetto, anche dallo stesso inventore;
√ attività inventiva, cioè non ovvietà rispetto a ciò che è noto;
√ applicabilità industriale in qualsiasi settore della tecnica.
Per soddisfare al requisito della novità è essenziale evitare di divulgare l’invenzione fino al deposito della domanda di brevetto. Per evitare il rischio di divulgazione è possibile ricorrere ad un accordo di riservatezza (“non-disclosure agreement“), ricordando però che questo strumento presenta importanti criticità e va quindi usato con estrema cautela.
L’esame sostanziale
Da alcuni anni le domande italiane di brevetto per invenzione vengono soggette ad un esame sostanziale che inizia con la redazione di un rapporto di ricerca da parte di un esaminatore dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Se il rapporto contiene obiezioni, queste devono venire superate per ottenere la concessione del brevetto, inviando all’esaminatore una replica argomentata e/o modificando opportunamente la domanda.
Il “modello di utilità” esiste in diversi paesi, sebbene il termine assuma significati differenti.
In Italia, l’espressione si riferisce ad una soluzione tecnica che conferisce “particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili, od oggetti di uso in genere“.
In pratica, un tale brevetto è per molti versi simile ad un brevetto per invenzione, salvo tutelare una soluzione tecnica il cui grado di inventività viene considerato inferiore a quello che contraddistingue l’invenzione. Per contro, un modello di utilità non permette di tutelare i procedimenti.
Poiché un modello di utilità non prevede alcun esame sostanziale, il suo costo complessivo è generalmente inferiore rispetto a quello di un brevetto per invenzione ma, per lo stesso motivo, anche la sua “presunzione di validità” è inferiore.
In Italia è possibile convertire un brevetto per invenzione in un brevetto per modello di utilità; pertanto, può essere conveniente depositare una domanda di brevetto per invenzione ed eventualmente chiederne la conversione in modello di utilità in un momento successivo qualora l’esaminatore sollevasse obiezioni fondate. Questo approccio presenta il vantaggio di ottenere un rapporto di ricerca che può fornire indicazioni più dettagliate sull’effettivo valore del trovato.
La durata di questo tipo di brevetto è 10 anni dalla data di deposito della domanda.
Una registrazione per disegni e modelli consente di tutelare l’aspetto estetico di un prodotto, a condizione che presenti:
√ novità, cioè non sia identico ad un disegno o modello già divulgato;
√ carattere individuale, cioè susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto a qualsiasi altro disegno o modello già divulgato.
Diversamente che per i brevetti, le divulgazioni di un disegno e modello compiute dall’autore nei 12 mesi che precedono il deposito della domanda di registrazione non inficiano la novità ed il carattere individuale della registrazione; tuttavia, in via cautelativa è comunque opportuno depositare la domanda prima di divulgare l’innovazione.
La durata della protezione per disegni e modelli è di 25 anni dalla data di deposito della domanda.
Un marchio è un segno distintivo che può essere una parola, un logo, una forma, eccetera.
Per essere registrabile come marchio, è necessario che il segno:
√ non sia identico o simile a segni già noti;
√ sia dotato di capacità distintiva, sia cioè idoneo a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di un’altra.
Invece, la registrazione di un marchio non soggiace ad un requisito di novità nel senso in cui ciò viene inteso per i brevetti.
La registrazione di un marchio avviene con riferimento ad una o più classi di prodotti e/o servizi, secondo la classificazione di Nizza.
La registrazione è rinnovabile ogni 10 anni.
Ciascun titolo è efficace in un territorio predefinito che, in alcuni casi, è limitato ad una singola nazione, mentre in altri si estende ad un gruppo di nazioni.
Il secondo caso si applica, ad esempio, a:
√ brevetto europeo: si tratta di una procedura centralizzata per la concessione di un brevetto per invenzione valido in tutti i paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (attualmente, 39 paesi) D’altra parte, un brevetto europeo richiede una convalida in ciascun paese di interesse, dove diventa sostanzialmente equivalente ad un brevetto nazionale. Per questo motivo si dice comunemente che un brevetto europeo, una volta convalidato, è equivalente ad un fascio di brevetti nazionali;
√ brevetto unitario: a giugno 2023 è prevista l’entrata in vigore del cosiddetto “pacchetto sul brevetto unitario”, che consentirà di trasformare un brevetto europeo in un titolo unico valido in tutti i paesi aderenti (attualmente, 17 paesi della UE), senza necessità di ulteriori formalità;
√ disegni e modelli comunitari e marchi comunitari, validi in tutto il territorio della UE.
Un’ulteriore possibilità consiste nel depositare una domanda internazionale (PCT). Questa domanda non origina un brevetto, ma equivale ad una “prenotazione” per depositare una domanda di brevetto nazionale in ciascun paese aderente al Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT), che comprende la maggior parte dei paesi del mondo (attualmente, 159 paesi). La domanda internazionale permette di fissare una data di deposito che si propagherà alle successive domande di brevetto nazionali, al contempo consentendo di prorogare il termine per l’effettiva richiesta dei brevetti nazionali a 30-31 mesi dopo la data di deposito della domanda internazionale, o la sua data di priorità, in modo da avere più tempo per scegliere i paesi di interesse.
Spesso, le varie procedure vengono utilizzate in combinazione tra loro per ottenere una tutela estesa in più paesi, in questo caso avvalendosi del diritto di priorità per dilazionare i relativi costi.
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